Novità in materia di DETRAZIONE IVA
In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 1/E/2018, diventa fondamentale per i cessionari/committenti (che hanno ordinato la merce o il servizio) individuare con esattezza il momento in cui ricevono la fattura.
Infatti, oltre all’esigibilità è essenziale il possesso di una valida fattura per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.
Detto ciò i cessionari/committenti dovranno verificare e tracciare il momento di ricezione della fattura, al fine di una corretta registrazione e detrazione senza incorrere in sanzioni.
ESEMPI PRATICI:
- Fattura datata 31/01/2018 e ricevuta il 04/02/2018: dovrà essere registrata nel mese di febbraio e non potrà essere inserita nella liquidazione di gennaio;
- Fattura datata 12/02/2018 e ricevuta il 05/03/2018: dovrà essere registrata nel mese di marzo e non potrà essere inserita nella liquidazione di febbraio;
Si consiglia pertanto di dotarsi di un timbro di ricezione da applicare sulle fatture per una corretta registrazione.
A disposizione per eventuali chiarimenti.