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Credito d'imposta beni strumentali e acquisto in leasing - riferimento normativo sulle fatture e sul contratto
Con le risposte agli interpelli 438 e 439 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli oneri documentali del credito d’imposta investimenti in beni strumentali. La nuova disciplina per l’accesso al credito d’imposta beni strumentali richiede di conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento dei costi agevolabili e la corretta determinazione degli stessi. La documentazione idonea consiste nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, recanti l’espresso riferimento alla norma agevolativa ovvero una dicitura similare alle seguenti:
“Beni agevolabili ai sensi dell’art. 1, commi 184-194, legge 160 del 27.12.2019” per i beni acquistati nel 2020,
“Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178 del 30.12.2020” per i beni acquistati nel 2021.
in caso di acquisizione del bene strumentale tramite contratto di locazione finanziaria (vedasi la risposta all’interpello 439 del 05.10.2020) il contratto di leasing e le fatture per canoni di locazione devono recare la dicitura summenzionata, pena la revoca del beneficio in caso di successivo eventuale controllo. Si rammenta che le fatture e i documenti sprovvisti di dicitura contenente il riferimento normativo possono essere regolarizzati anche successivamente all’emissione della fattura elettronica mediante apposizione di una scritta indelebile (anche con apposito timbro) sulla copia cartacea della fattura o del documento.