Una fattura elettronica è emessa in seguito alla ricezione, da parte dell’emittente, di una ricevuta di consegna o di impossibilità di consegna, sul canale utilizzato per la trasmissione dell’e-fattura al SdI.
Il documento fiscale è validamente emesso in ogni caso.
La ricevuta di impossibilità di consegna obbliga tuttavia l’emittente ad un ulteriore tempestivo adempimento: avvertire il cessionario/committente che la sua fattura si trova nella sua area riservata del Portale Fatture e Corrispettivi.
Alternativamente, è possibile notificare via PEC o via mail la fattura cartacea, sebbene il documento fiscalmente rilevante resti quello emesso in formato XML.
L’articolo fa una panoramica di tutte le casistiche in cui, per il SdI, è impossibile consegnare il documento al destinatario.
