IMPORTANTE

In vista della presentazione della Dichiarazione IVA/2020 relativa al periodo d’imposta 2019, in scadenza il prossimo 30/04/2020, La presente per ricordarLe i termini di emissione della nota di variazione ai fini IVA nell’ambito delle procedure concorsuali.

Per recuperare l’Iva su una fattura non incassata, nel caso in cui il cliente sia sottoposto a procedure concorsuali, occorre rispettare i tempi propri della procedura che rendono definitiva l’infruttuosità.

In forza dell’art. 26 del DPR 633/72 è possibile emettere una nota di credito (anche oltre il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione) nel momento in cui il committente/acquirente è assoggettato ad una procedura concorsuale ed il creditore abbia partecipato alla procedura concorsuale, insinuandosi nel fallimento o essendo inclusi nell’elenco dei credito nell’ambito del concordato preventivo.

Il momento di certezza giuridica, a partire dal quale è possibile emettere una nota di credito, nell’ambito del fallimento del cliente (R.D. 267/1942) è individuato dal:

1) decreto con cui il giudice approva il piano di riparto, proposto dal curatore, rendendolo esecutivo trascorso il termine di 10 giorni per le osservazioni dei creditori.

2) decreto di chiusura del fallimento, soggetto a reclamo nei casi di chiusura del fallimento stesso di cui all’articolo 118 del decreto.

La sentenza di chiusura della procedura di regola non viene notificata ai credito, pertanto è opportuno monitorare in Camera di Commercio l’effettiva cessazione della procedura in modo da emettere la nota di variazione nei termini previsti.

Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, entro cioè il 30/04 dell’anno successivo alla chiusura della procedura.

Pertanto, si ricorda che andranno emesse entro e non oltre al 30/04/2020 (previa registrazione in apposito registro sezionale) le note di variazione relative a procedure concorsuali concluse nell’anno 2019. Dopo questo momento non sarà più possibile recuperare l’IVA pagata, nemmeno presentando un dichiarativo integrativo a favore.

STUDIO FERRARI GENONI