Novità in materia di DETRAZIONE IVA

In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 1/E/2018, diventa fondamentale per i cessionari/committenti (che hanno ordinato la merce o il servizio) individuare con esattezza il momento in cui ricevono la fattura.

Infatti, oltre all’esigibilità è essenziale il possesso di una valida fattura per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.

Detto ciò i cessionari/committenti dovranno verificare e tracciare il momento di ricezione della fattura, al fine di una corretta registrazione e detrazione senza incorrere in sanzioni.

ESEMPI PRATICI:

  1. Fattura datata 31/01/2018 e ricevuta il 04/02/2018: dovrà essere registrata nel mese di febbraio e non potrà essere inserita nella liquidazione di gennaio;
  2. Fattura datata 12/02/2018 e ricevuta il 05/03/2018: dovrà essere registrata nel mese di marzo e non potrà essere inserita nella liquidazione di febbraio;

Si consiglia pertanto di dotarsi di un timbro di ricezione da applicare sulle fatture per una corretta registrazione.

A disposizione per eventuali chiarimenti.