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Le assemblee delegate all’approvazione dei rendiconti, in audio o video conferenza entro il 31 Luglio 2021
Tutti i bilanci delle spa, srl e cooperative relativi all’esercizio 2020 potranno essere approvati entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le assemblee delegate all’approvazione dei rendiconti, anche nei casi in cui gli atti costitutivi o gli statuti delle società non lo prevedano, potranno essere tenute in audio o video conferenza entro il 31 luglio 2021. È quanto viene previsto nella conversione del decreto milleproroghe (dl 183/2020) che di fatto estende anche al 2021 le disposizioni originariamente previste per i bilanci e le assemblee 2020 relative ai bilanci 2019.
L’approvazione dei bilanci 2020. Di norma, come noto, gli articoli 2364 cc per le spa e l’art. 2478-bis per le srl, prevedono la necessità di convocare entro il termine di 120 giorni l’assemblea per l’approvazione del bilancio. Tale termine, se lo statuto lo prevede, può arrivare a 180 giorni nel caso di società tenute al consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all’oggetto della società. Ora, modificando l’art. 106 del dl 17/3/2020 convertito con l. 24 aprile 2020 n. 27, nel dl approvato in commissione alla Camera viene previsto, che a prescindere dalle situazioni e motivi dianzi evidenziati, il termine entro il quale l’assemblea ordinaria delle spa e delle srl può essere convocata per l’approvazione dei bilanci e per eventuali nomine di amministratori e sindaci diventa quello di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (29 giugno 2021).
Le assemblee in audio video conferenza. L’attuale versione del decreto n. 183 prevedeva che il termine entro il quale le assemblee societarie potevano tenersi attraverso strumenti di telecomunicazione fosse entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 . Un termine, questo, particolarmente restrittivo per le assemblee di approvazione dei bilanci delle imprese con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che di norma si tengono fra aprile e giugno. Le nuove norme prevedono ora che le disposizioni di cui al comma 2, e in generale tutte quelle dell’ex art. 106, si applichino alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. Viene quindi riammesso (come per il 2020) che le Spa, le società in accomandita per azioni (Sapa), le srl e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
– il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
– l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
– l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Nelle srl viene ribadita la possibilità (anche in questo caso in deroga ad eventuali previsioni dell’atto costitutivo) che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Società quotate. Per effetto del comma 4 dell’articolo 106, le società con azioni quotate in mercati regolamentati potranno designare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il rappresentante al quale i soci possono conferire deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società potranno, inoltre, prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del Tuf. La disposizione, ai sensi del comma 5 sono applicabili anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Società e banche di credito cooperativo. Il comma 6, infine, estende anche alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo, alle società cooperative ed alle mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, la possibilità di designare, per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del Tuf. Le medesime società potranno anche prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Viene tuttavia esclusa la possibilità di esprimere un voto difforme rispetto alle istruzioni impartite dal delegante.